Le Quote Latte |
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http://it.wikipedia.org/wiki/Quota_latte
Quota latte (introdotto dal regolamento comunitario 856/1984 del 31 marzo 1984, sostituito poi dal regolamento 3950/92 del 28 dicembre 1992 ed infine dal regolamento 1788/2003 del 29 settembre 2003) è la definizione corrente attribuita all’elemento principale del regime comunitario del prelievo supplementare. Il prelievo supplementare Con il regolamento 856/84 fu fissato un anno di riferimento, per l’intera comunità, il quantitativo globale garantito di latte di ogni singolo Stato membro (per l’Italia era il 1983) è stato ottenuto sommando i quantitativi di latte consegnati dai produttori alle imprese di trasformazione, comma 4 del Reg. CE 856/84. Dalle rilevazioni fatte in Italia e riferite all’anno 1983 il quantitativo globale di riferimento, che può intendersi come il totale del latte venduto dai produttori ai trasformatori o direttamente al consumatore, venne fissato in 8.823 migliaia di tonnellate. Nella versione sviluppata dalla Comunità europea dal 1984 ai giorni nostri, la quota latte non è giuridicamente da intendersi come una concessione a produrre. In realtà l’allevatore poteva liberamente produrre latte prima dell’introduzione del regime del prelievo supplementare e può liberamente farlo dopo. A rigore, infatti, un allevatore può produrre e commercializzare latte anche oltre la propria quota, salvo avere la consapevolezza di incorrere, così facendo, nel pagamento di un tributo (il prelievo supplementare) molto elevato, tanto da rendere fortemente anti-economica tale produzione e relativa commercializzazione. La quota è dunque semmai “una sorta di autorizzazione amministrativa a commercializzare il latte senza pagare penale” (prima Relazione della Commissione governativa d’indagine sulle quote latte); una definizione efficace, anche se alla parola “penale” si potrebbe preferire “tributo”. Modifiche del regime |